NO ALL’ALIQUOTA AGEVOLATA AL 5%
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 226 del 22 novembre 2024, ha chiarito che l’aliquota agevolata del 5% prevista dal regime forfetario (art. 1 c. 65 L. 190/2014) si applica solo a chi avvia una nuova attività aderendo fin dall’inizio al regime forfetario. I soggetti che iniziano con un regime ordinario a causa di esclusioni (es. superamento della soglia di reddito da lavoro dipendente) e successivamente passano al regime forfetario non possono beneficiare di questa agevolazione, anche se il passaggio avviene entro il quinquennio considerato. Nel caso specifico, l’istante non può fruire dell’aliquota ridotta per il periodo d’imposta successivo al cambio di regime né per quelli residui del quinquennio. L’agevolazione è infatti riservata esclusivamente ai contribuenti che applicano il regime forfetario sin dal primo anno di attività .
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