Se pensi che la Riforma della Crisi non riguardi la tua impresa perchè perfettamente sana ti sbagli!
- Giovanni
- 20 mag 2023
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 11 ago 2023
La rivista Euroconference News (vedi allegato) ha ricordato in questi giorni dei suggerimenti operativi sugli Adeguati assetti societari riportando all'attenzione la sentenza 188/2021 del Tribunale di Cagliari. Nella pronuncia i giudici sono entrati nel merito delle carenze riscontrate nel caso trattato e con l'occasione hanno fornito degli interessanti spunti di operatività sulla predisposizione degli adeguati assetti. Vediamoli nel dettaglio. Per l’assetto organizzativo sono state riscontrate le seguenti inadeguatezze: - “organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali; - assenza di un mansionario; - inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo); - assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.” Per l’assetto amministrativo le carenze evidenziate sono: - "mancata redazione di un budget di tesoreria; - mancata redazione di strumenti di natura previsionale; - mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera; - assenza di strumenti di reporting; - mancata redazione di un piano industriale.” Infine, per l’assetto contabile, hanno rilevato: - “la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci; - assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare; - analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione; - mancata redazione del rendiconto finanziario.” In particolare nella sentenza, che probabilmente farà giurisprudenza sul tema, si evidenzia come la mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi è più grave in un'impresa in condizioni di equilibrio economico finanziario piuttosto che in un'azienda con una crisi in corso. Per i giudici infatti "la violazione dell'obbligazione"...."è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perchè"..."ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative". La sentenza prosegue dicendo che "gli adeguati assetti sono funzionali proprio ad evitare che l'impresa scivoli inconsapevolmente in una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all'organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune". E' proprio per questo che è fondamentale uno strumento di early warning basato su parametri quantitativi ma soprattutto qualitativi, ovvero un' allerta precoce per garantire la continuità aziendale, prevedere una possibile crisi aziendale e mettere in atti manovre di correzione.
Il nostro studio grazie al #CRUSCOTTODICONTROLLO mette a disposizione delle imprese una consulenza mirata per rilevare l'eventuale mancanza di adeguati assetti e conformarsi a quanto previsto dalla Riforma della Crisi d'impresa entrata in vigore il 15 luglio scorso.
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